Art. 29 · Responsabilità in caso di gestione concorrente

Art. 29

Responsabilità in caso di gestione concorrente

In vigore dal 11 mar 2014
Responsabilità in caso di gestione concorrente Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento.
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