Art. 17
Valutazione durante il periodo di programmazione
In vigore dal 11 mar 2014
Valutazione durante il periodo di programmazione
1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia del Fondo entro il 31 dicembre 2018.
2. La Commissione può effettuare, di sua iniziativa, valutazioni dei programmi operativi.
3. Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione di un PO I può valutare l'efficacia e l'efficienza del programma operativo.
4. L'autorità di gestione di un PO I svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2022, conformemente al modello adottato dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello, previa consultazione delle parti interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
5. L'autorità di gestione di un PO II effettua almeno una valutazione entro il 31 dicembre 2022. La valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza e l'impatto delle operazioni sostenute. E' garantito un opportuno follow-up.
Storico versioni
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