Art. 14
Riunioni di riesame
In vigore dal 11 mar 2014
Riunioni di riesame
1. La Commissione e gli Stati membri si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2023, salvo diverso accordo, per riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto della relazione di attuazione annuale e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all', paragrafo 7.
2. La riunione di riesame è presieduta dalla Commissione. Le parti interessate sono invitate a partecipare alle riunioni di riesame del PO I, fatta eccezione per le parti di tali riunioni in cui la loro partecipazione darebbe luogo a conflitti di interessi o a una violazione della riservatezza in relazione alle questioni in materia di audit.
3. Lo Stato membro provvede affinché sia dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione di riesame e fa riferimento a tale seguito nella relazione di attuazione dell'esercizio o degli esercizi successivi, a seconda dei casi.
Storico versioni
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