Art. 13 · Relazioni di attuazione e indicatori

Art. 13

Relazioni di attuazione e indicatori

In vigore dal 11 mar 2014
Relazioni di attuazione e indicatori 1.   Dal 2015 al 2023 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sul programma operativo attuato nel precedente esercizio finanziario. 2.   Gli Stati membri elaborano la relazione di attuazione annuale conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 6, compreso l'elenco di indicatori comuni nonché, per i programmi operativi per l'inclusione sociale, l'elenco degli indicatori specifici per il programma. Gli Stati membri consultano le parti interessate, evitando i conflitti di interessi, in merito alle relazioni di attuazione del PO I. Una sintesi delle osservazioni di tali parti interessate è allegata alla relazione. 3.   Le relazioni di attuazione annuali si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 6. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Ove la Commissione non abbia informato lo Stato membro entro il termine stabilito, la relazione è considerata ricevibile. 4.   La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni allo Stato membro entro il termine stabilito, le relazioni si considerano approvate. 5.   Lo Stato membro presenta una relazione finale sull'attuazione del programma operativo entro il 30 settembre 2024. Gli Stati membri elaborano la relazione di attuazione finale conformemente agli atti delegati di cui al paragrafo 6. La Commissione esamina la relazione di attuazione finale e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni allo Stato membro entro tale termine, le relazioni sono considerate approvate. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni, entro il 17 luglio 2014. 7.   La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive adottate. 8.   L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni relazione di attuazione annuale e finale. 9.   La Commissione presenta in tempo debito al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni di attuazione annuali e finali. 10.   La procedura concernente le relazioni di attuazione non è eccessiva rispetto alle risorse stanziate e alla natura del sostegno e non provoca inutili oneri amministrativi.
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