Art. 12 · Funzioni del comitato di sorveglianza del PO II

Art. 12

Funzioni del comitato di sorveglianza del PO II

In vigore dal 11 mar 2014
Funzioni del comitato di sorveglianza del PO II 1.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi specifici. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché se del caso dei risultati delle analisi qualitative. 2.   Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, in particolare: a) i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione, incluse le conclusioni della valutazione; b) l'attuazione delle azioni di informazione e comunicazione; c) le azioni che considerano e promuovono la parità tra uomini e donne, le pari opportunità e la non discriminazione. 3.   Il comitato di sorveglianza esamina e approva: a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, in linea con i principi guida di cui all', paragrafo 3, lettera f); b) le relazioni di attuazione annuali e finali; c) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione. 4.   Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.
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