Art. 10
Scambio di buone prassi
In vigore dal 11 mar 2014
Scambio di buone prassi
La Commissione facilita, anche per mezzo di un sito internet, lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché la diffusione dei risultati pertinenti nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.
Le organizzazioni pertinenti che non ricorrono al Fondo possono altresì essere incluse.
Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo e, in seguito a tale consultazione, riferisce quindi al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo debito.
La Commissione facilita altresì la diffusione on-line dei risultati pertinenti, delle relazioni e delle informazioni riguardanti il Fondo.
Storico versioni
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