Art. 1 · Oggetto e finalità

Art. 1

Oggetto e finalità

In vigore dal 11 mar 2014
Oggetto e finalità Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (il "Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, l'ambito d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascun Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo.
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