Art. 19

Art. 19

In vigore dal 10 mar 2014
1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano senza indugio le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni loro successiva modifica.
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