Art. 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 854/2004
In vigore dal 7 mar 2014
Modifiche del regolamento (CE) n. 854/2004
L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue:
1)
alla sezione I, capo III, il punto 7 è soppresso;
2)
alla sezione III, capo I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
in relazione all’ispezione ante mortem ed ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali possono solo prestare assistenza in mansioni di carattere esclusivamente pratico che possono comprendere una preselezione di animali che presentano anomalie;»
3)
alla sezione IV, capo IV, parte B, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:
a)
ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale, retroboccale e della lingua;
b)
ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell’esofago;
c)
ispezione visiva del pericardio e del cuore;
d)
ispezione visiva del diaframma;
e)
ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales);
f)
ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);
g)
ispezione visiva della milza;
h)
ispezione visiva dei reni;
i)
ispezione visiva della pleura e del peritoneo;
j)
ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);
k)
ispezione visiva della mammella e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii);
l)
ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani.
2.
Laddove i dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla catena alimentare o i risultati dell’ispezione ante mortem e/o la rilevazione visiva di anomalie nel corso dell’ispezione post mortem indichino possibili rischi per la salute pubblica, la salute o il benessere degli animali, le carcasse e le frattaglie dei suini devono essere sottoposte ad ulteriori procedure post mortem mediante interventi di incisione e palpazione. In base ai rischi individuati tali procedure possono comprendere:
a)
incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares);
b)
palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
c)
incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
d)
palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;
e)
palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
f)
palpazione della milza;
g)
incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);
h)
incisione dei linfonodi sopramammari;
i)
palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; e, se necessario, incisione della regione ombelicale ed apertura delle articolazioni.»
4)
alla sezione IV, capo IX, è aggiunta la seguente parte G:
«G.
Salmonella
1.
Fatto salvo l’, primo comma, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (*2), l’autorità competente deve verificare la corretta attuazione da parte degli operatori del settore alimentare dell’allegato I, punto 2.1.4 (criteri di igiene del processo per la Salmonella nelle carcasse di suini) di detto regolamento mediante le seguenti misure:
a)
campionamento ufficiale facendo ricorso allo stesso metodo ed area campione impiegati dagli operatori del settore alimentare. In ciascun macello vengono prelevati annualmente almeno 49 (*3) campioni casuali. Nei macelli di piccole dimensioni tale numero di campioni può essere ridotto in base ad una valutazione del rischio; e/o
b)
raccolta di tutte le informazioni relative al numero totale di campioni ed a quello di campioni positivi alla Salmonella prelevati dagli operatori del settore alimentare a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2073/2005, nel quadro dell’allegato I, punto 2.1.4 dello stesso; e/o
c)
raccolta di tutte le informazioni relative al numero totale di campioni ed a quello di campioni positivi alla Salmonella prelevati nell’ambito dei programmi di controllo nazionali attuati negli Stati membri, o nelle rispettive regioni, per i quali sono state approvate garanzie speciali a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla produzione di carni suine.
2.
Nel caso in cui il criterio di igiene del processo venga più volte disatteso l’autorità competente richiede all’operatore del settore alimentare interessato di sottoporre un piano d’azione e vigila rigorosamente sul suo esito.
3.
Il numero totale di campioni ed il numero di campioni positivi alla Salmonella devono essere comunicati a noma dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), operando ove opportuno una distinzione tra i campioni prelevati a norma del punto 1, lettere a), b) e c).
(*2)
GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1."
(*3) Se tutti negativi la certezza statistica è pari al 95 % a condizione che la prevalenza sia inferiore al 6 %."
(*4)
GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.»
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