Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 853/2004
In vigore dal 7 mar 2014
Modifiche del regolamento (CE) n. 853/2004
Il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:
1)
all’allegato II, sezione III, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
lo status sanitario dell’azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali e il riconoscimento ufficiale dell’applicazione, da parte dell’azienda, di condizioni di stabulazione controllata in materia di Trichine conformemente all’allegato IV, capitolo I, punto a) del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (*1);
(*1)
GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.»;"
2)
all’allegato III, sezione I, capitolo VI, il punto 9 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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