Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mar 2014
Nell’allegato I, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 2073/2005, la riga 2.1.4 è sostituita dalla seguente: «2.1.4 Carcasse di suini Salmonella 50 (5) 3 (6) Assente nell’area esaminata per carcassa EN/ISO 6579 Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo, dell’origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:217:oj#art-1