Art. 9 · Modifiche del regolamento (UE) n. 811/2013

Art. 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 811/2013

In vigore dal 5 mar 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 811/2013 Il regolamento (UE) n. 811/2013 è così modificato: (1) L' è così modificato: a) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera f): «f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1;»; b) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera g): «g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, mentre per i modelli di apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.»; c) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1 è messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2.»; d) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera f): «f) per ciascun modello di apparecchio di riscaldamento misto secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente e di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1;»; e) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera g): «g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento misto, mentre per i modelli di apparecchi di riscaldamento misto a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.»; f) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun modello di apparecchio di riscaldamento misto secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente e di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, è messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2;»; g) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c): «c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo di controllo della temperatura.»; h) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera c): «c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo solare.»; i) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera f): «f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1;»; j) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera g): «g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto dall'allegato IV, punto 5, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare.»; k) al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera f): «f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dall'allegato III, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2;»; l) al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera g): «g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto dall'allegato IV, punto 6, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare». (2) L' è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;»; b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli apparecchi di riscaldamento misto offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;»; c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 3 salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;»; d) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 4 salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;». (3) L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento. (4) È aggiunto un nuovo allegato IX conformemente all'allegato IX del presente regolamento.
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