Art. 10
Modifiche del regolamento (UE) n. 812/2013
In vigore dal 5 mar 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 812/2013
Il regolamento (UE) n. 812/2013 è così modificato:
(1)
L' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera f):
«f)
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;»;
b)
al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera g):
«g)
una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua, mentre per i modelli di scaldacqua a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore;»;
c)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«A decorrere dal 26 settembre 2017 un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;»;
d)
al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera f):
«f)
un'etichetta elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2;»;
e)
al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera g):
«g)
una scheda prodotto elettronica come indicato nell'allegato IV, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda;»;
f)
al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Dal 26 settembre 2017 un'etichetta elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2;»;
g)
al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo solare.»;
h)
al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;»;
i)
al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera g):
«g)
una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare.».
(2)
L' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli scaldacqua offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;»;
b)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i serbatoi per l'acqua calda offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;»;
c)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli insiemi di scaldacqua e dispositivo solare offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 3, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;».
(3)
L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento.
(4)
È aggiunto un nuovo allegato X, conformemente all'allegato X del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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