Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 5 mar 2014
Disposizioni transitorie Per un periodo transitorio fino al 6 settembre 2014 l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE, accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010, nella versione precedente l’entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata a condizione che il certificato sia stato firmato entro il 26 luglio 2014.
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