Art. 15

Art. 15

In vigore dal 5 mar 2014
1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo il 6 marzo 2014, come pure ogni successiva modifica.
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