Art. 12

Art. 12

In vigore dal 5 mar 2014
1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, a intervalli trimestrali, in particolare le informazioni: a) per quanto riguarda i fondi congelati di cui all’ e le autorizzazioni concesse ai sensi degli ; b) per quanto riguarda le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. 2.   Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi altra informazione a loro disposizione che possa influire sull’efficace applicazione del presente regolamento.
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