Art. 2 · Disposizioni generali

Art. 2

Disposizioni generali

In vigore dal 4 mar 2014
Disposizioni generali 1.   Le spese ammissibili a norma del presente regolamento, pagate dal beneficiario o per conto del medesimo, riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte. 2.   Non sono ammissibili i seguenti costi: a) le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso; b) i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore ai 50 EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione; c) i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:481:oj#art-2