Art. 2
Disposizioni generali
In vigore dal 4 mar 2014
Disposizioni generali
1. Le spese ammissibili a norma del presente regolamento, pagate dal beneficiario o per conto del medesimo, riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.
2. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a)
le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;
b)
i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore ai 50 EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione;
c)
i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.
Storico versioni
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