Art. 4 · Termini di trasmissione

Art. 4

Termini di trasmissione

In vigore dal 4 mar 2014
Termini di trasmissione 1.   Ogni anno, entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati provvisori sulla popolazione totale, sul totale dei nati vivi e sul totale dei morti a livello nazionale, come specificato nell'allegato II, punto 1. 2.   Ogni anno, entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati a livello nazionale e regionale, come specificato nell'allegato II, punto 2, e i relativi metadati standard di riferimento (conformemente alla definizione della struttura di metadati stabilita per la Euro SDMX Metadata Structure) per l'anno di riferimento. 3.   Ogni anno, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati mensili provvisori sul totale dei nati vivi e dei morti, come specificato nell'allegato II, punto 3, ciascuno riguardante almeno i primi sei mesi dell'anno di riferimento stesso.
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