Art. 9 · Gestione e controllo degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero

Art. 9

Gestione e controllo degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero

In vigore dal 3 mar 2014
Gestione e controllo degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero [Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione garantisce che: a) l'operazione sia conforme alla legislazione applicabile, al programma e all'accordo di finanziamento pertinenti sia nella fase di valutazione e selezione dell'operazione sia durante la creazione e l'attuazione dello strumento finanziario; b) gli accordi di finanziamento contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013; c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per il FEASR; d) i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili: i) siano conservati, relativamente all'operazione, dall'autorità di gestione, dall'intermediario finanziario o dall'organismo che attua il fondo di fondi nel caso di uno strumento finanziario attuato attraverso un fondo di fondi, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi; ii) siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione; e) i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno: i) i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario; ii) ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013; iii) i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche; iv) i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013; v) i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione; vi) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione; vii) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti; viii) le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se disponibili; ix) le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis; x) gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali; xi) le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista; xii) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti; xiii) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato o alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale. 2.   Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FESR, del FSE, del Fondo di coesione e del FEAMP, le autorità di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FEASR, gli organismi di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). 3.   Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano attuati dalla BEI a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013: a) l'autorità di gestione conferisce a un'impresa che opera nell'ambito di un quadro comune istituito dalla Commissione l'incarico di procedere alle verifiche sul posto delle operazioni ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) l'autorità di audit conferisce a un'impresa che opera nell'ambito di un quadro comune istituito dalla Commissione l'incarico di effettuare gli audit dell'operazione. L'autorità di audit redige il proprio parere di audit sulla base delle informazioni fornite dall'impresa incaricata. 4.   In assenza di un quadro comune istituito dalla Commissione, quale richiamato al paragrafo 3, l'autorità di gestione e l'autorità di audit presentano alla Commissione, per approvazione, rispettivamente il metodo proposto per l'esecuzione delle verifiche sul posto e il metodo proposto per gli audit.
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