Art. 29 · Audit dei conti

Art. 29

Audit dei conti

In vigore dal 3 mar 2014
Audit dei conti [Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   Gli audit dei conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono eseguiti dall'autorità di audit per ciascun periodo contabile. 2.   L'audit dei conti fornisce una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di audit tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'autorità di certificazione e degli audit delle operazioni. 4.   L'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'autorità di certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità. 5.   Ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari. Sulla base dei conti che l'autorità di certificazione è tenuta a presentarle, l'autorità di audit verifica, in particolare, che: a) l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione; b) gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione e siano basati su decisioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione responsabile; c) le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione; d) i contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano giustificati dalle informazioni disponibili presso l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione. Le verifiche di cui alle lettere b), c) e d) possono essere eseguite su base campionaria.
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