Art. 23 · Analisi della qualità dei grandi progetti

Art. 23

Analisi della qualità dei grandi progetti

In vigore dal 3 mar 2014
Analisi della qualità dei grandi progetti [Articolo 101, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   Gli esperti indipendenti effettuano la loro valutazione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli esperti indipendenti possono, in relazione a tali informazioni, chiedere le integrazioni da essi ritenute necessarie per l'analisi della qualità. Lo Stato membro e gli esperti indipendenti possono concordare che tale attività sia integrata da visite in loco. Ai fini della valutazione gli esperti indipendenti possono, d'intesa con gli Stati membri, consultare la Commissione su questioni relative agli aiuti di Stato. 2.   Gli esperti indipendenti seguono il seguente iter nell'analisi della qualità: a) verificano che l'operazione sia un grande progetto ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che il grande progetto non sia un'operazione completata ai sensi dell', paragrafo 14, e dell'articolo 65, paragrafo 6, di tale regolamento, e che il grande progetto sia compreso nel pertinente programma operativo; b) verificano la completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, presentate nel formato di cui all'articolo 101, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013; c) valutano la qualità del grande progetto sulla base dei criteri di cui all'allegato II del presente regolamento; d) redigono una relazione indipendente di analisi della qualità nel formato di cui all'articolo 102, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nella relazione indipendente di analisi della qualità gli esperti indipendenti formulano e motivano senza ambiguità le loro osservazioni in merito agli elementi richiamati nel presente paragrafo. 3.   La valutazione di un grande progetto nell'ambito dell'analisi della qualità è positiva ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 se gli esperti indipendenti concludono che risultano soddisfatti tutti i criteri di cui all'allegato II del presente regolamento.
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