Art. 18 · Valore residuo dell'investimento

Art. 18

Valore residuo dell'investimento

In vigore dal 3 mar 2014
Valore residuo dell'investimento [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   Nel caso in cui gli asset di un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, il loro valore residuo è determinato calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa negli anni di vita rimanenti dell'operazione. In circostanze debitamente giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo. 2.   Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate dell'operazione solo se le entrate sono superiori ai costi di cui all'.
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