Art. 15 · Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate

Art. 15

Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate

In vigore dal 3 mar 2014
Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   Ai fini dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 61, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate nette attualizzate dell'operazione sono calcolate detraendo i costi attualizzati dalle entrate attualizzate e, se del caso, aggiungendo il valore residuo dell'investimento. 2.   Le entrate nette attualizzate di un'operazione sono calcolate su uno specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione elencato nell'allegato I. Il periodo di riferimento comprende il periodo di attuazione dell'operazione. 3.   Le entrate e i costi sono determinati applicando il metodo incrementale che consiste nel confrontare le entrate e i costi nello scenario comprendente il nuovo investimento con le entrate e i costi nello scenario senza il nuovo investimento. Se un'operazione è costituita da un nuovo asset, le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento. 4.   Se l'imposta sul valore aggiunto non è un costo ammissibile a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il calcolo delle entrate nette attualizzate si basa su importi che escludono l'imposta sul valore aggiunto.
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