Art. 13 · Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione

Art. 13

Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione

In vigore dal 3 mar 2014
Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione [Articolo 42, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   Per un organismo che attua un fondo di fondi, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono superare: a) il 3 % per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, l'1 % per i successivi dodici mesi e successivamente lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma versati al fondo di fondi, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento al fondo di fondi fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo, e b) lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma erogati dal fondo di fondi agli intermediari finanziari, secondo un calcolo pro rata temporis dal momento dell'effettivo pagamento da parte del fondo di fondi fino al rimborso al fondo di fondi, al termine del periodo di ammissibilità o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo. 2.   Per gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari che forniscono capitale azionario, prestiti, garanzie e microcredito, anche associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento non possono superare: a) una remunerazione di base da calcolarsi secondo le seguenti modalità: i) per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 2,5 % l'anno per i primi 24 mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e successivamente l'1 % l'anno dei contributi del programma impegnati a norma del pertinente accordo di finanziamento a favore dello strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data della sottoscrizione del pertinente accordo di finanziamento fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso dei contributi all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo; ii) per uno strumento finanziario, in tutti gli altri casi, lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo; b) una remunerazione basata sui risultati da calcolarsi secondo le seguenti modalità: i) per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 2,5 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di capitale azionario, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di write-off o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo; ii) per uno strumento finanziario che fornisce prestiti, l'1 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo; iii) per uno strumento finanziario che fornisce garanzie, l'1,5 % l'anno dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in essere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiegate imputabili ai contributi del programma, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'impegno fino alla scadenza del contratto di garanzia, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo; iv) per uno strumento finanziario che fornisce microcredito, l'1,5 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di microcredito, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo; v) per uno strumento finanziario che fornisce sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo 0,5 % dell'importo della sovvenzione pagato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento a vantaggio dei beneficiari finali. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a un organismo che attua uno strumento finanziario che fornisce garanzie ancorché lo stesso organismo attui un fondo di fondi, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4. 3.   L'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non può superare i seguenti limiti: a) per un fondo di fondi, il 7 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati al fondo di fondi; b) per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 20 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario; c) per uno strumento finanziario che fornisce prestiti, l'8 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario; d) per uno strumento finanziario che fornisce garanzie, il 10 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario; e) per uno strumento finanziario che fornisce microcredito, il 10 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario; f) per uno strumento finanziario che fornisce sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il 6 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario. 4.   Se lo stesso organismo attua un fondo di fondi e uno strumento finanziario, gli importi dei costi e delle commissioni di gestione ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, e i limiti di cui al paragrafo 3 non possono essere cumulati in relazione agli stessi contributi del programma o alle stesse risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma. 5.   Se la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario proviene da investitori privati o da investitori pubblici che operano secondo il principio dell'economia di mercato e il contributo del programma è fornito a condizioni di parità con gli investitori privati, i costi e le commissioni di gestione devono essere conformi alle condizioni di mercato e non possono superare i costi e le commissioni di gestione pagabili dagli investitori privati. 6.   Le soglie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere superate se a riscuoterle sia un organismo che attua lo strumento finanziario associando, se del caso, tale attuazione a quella di un fondo di fondi, ove l'organismo sia stato selezionato mediante una gara d'appalto conformemente alle norme applicabili e la gara d'appalto abbia dimostrato la necessità di costi e commissioni di gestione più elevati.
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