Art. 12
Criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni
In vigore dal 3 mar 2014
Criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni
[Articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. L'autorità di gestione calcola i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base ai seguenti criteri basati sui risultati di cui all'articolo 42, paragrafo 5, di tale regolamento:
a)
l'erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;
b)
le risorse restituite a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia;
c)
la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dell'investimento, e
d)
il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del programma.
2. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo, basato sui risultati, dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. Il comitato di sorveglianza riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati nell'anno di calendario precedente.
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