Art. 11
Sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia
In vigore dal 3 mar 2014
Sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia
[Articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli abbuoni di interesse e gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale degli obblighi di pagamento attualizzati per le finalità e i periodi previsti da tale articolo e in conformità ai pertinenti accordi di finanziamento.
2. Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo sono utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.
Storico versioni
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