Art. 10 · Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento

Art. 10

Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento

In vigore dal 3 mar 2014
Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento [Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013] Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se i contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo regolamento. Per quanto concerne gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, i contributi possono, tuttavia, essere revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.
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