Art. 6
Qualità e pubblicità dei dati
In vigore dal 26 feb 2014
Qualità e pubblicità dei dati
1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l’accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi comunicano alla Commissione.
Ove gli organismi specifici effettuino la comunicazione, i dati e le informazioni comunicati possono essere accompagnati da opportune osservazioni degli Stati membri.
2. La Commissione può pubblicare dati aggregati e informazioni ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all’, paragrafo 3, a condizione che non siano diffusi o non possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e singoli impianti.
3. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o la Commissione tutelano ciascuno la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale in loro possesso.
Storico versioni
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