Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 26 feb 2014
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell’energia elettrica, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili, l’energia derivata da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile, nonché sui progetti di investimento connessi alla produzione di biocarburanti e alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta da tali settori. 2.   Il presente regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all’investimento. Gli Stati membri possono inoltre presentare dati stimati o informazioni preliminari sui progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i quali l’avvio dei lavori di costruzione è previsto entro cinque anni o la disattivazione è prevista entro tre anni, ma per i quali non è stata ancora adottata una decisione definitiva di investimento.
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