Art. 8 · Tipo di intervento e massimali di cofinanziamento

Art. 8

Tipo di intervento e massimali di cofinanziamento

In vigore dal 26 feb 2014
Tipo di intervento e massimali di cofinanziamento 1.   Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i contributi finanziari dell’Unione possono assumere la forma di sovvenzioni o di appalti pubblici o di qualsiasi altro intervento necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli del presente regolamento. 2.   Le sovvenzioni erogate dall’Unione e i corrispondenti massimali sono i seguenti: a) sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione, come specificato all’, paragrafo 1, non superiori al 50 % dei costi ammissibili; b) sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire agli obiettivi del programma, come specificato all’, paragrafo 2, non superiori al 50 % dei costi ammissibili; c) sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell’Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti e riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell’Unione, come specificato all’, paragrafo 3, non superiori al 95 % dei costi ammissibili; d) sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell’Unione di codici deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità del prodotto e della sostenibilità, come specificato all’, paragrafo 4, non superiori al 50 % dei costi ammissibili; e) sovvenzioni all’organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei consumatori dell’Unione alle autorità nazionali dello Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri» o agli organismi designati da tale Stato membro, non superiori al 50 % dei costi ammissibili; f) sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell’, come specificato all’, paragrafo 6, non superiori al 50 % dei costi ammissibili, salvo il caso di iniziative di eccezionale utilità, nel qual caso il contributo dell’Unione ai costi ammissibili non supera il 70 %; g) sovvenzioni per lo scambio di funzionari degli Stati membri e dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell’, come specificato all’, paragrafo 7, a copertura delle spese di viaggio e di soggiorno; h) sovvenzioni a iniziative di organismi designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’, come specificato all’, paragrafo 8, non superiori al 70 % dei costi ammissibili; i) sovvenzioni a iniziative degli organismi nazionali preposti a trattare i reclami dei consumatori, come definiti all’, paragrafo 9, non superiori al 50 % dei costi ammissibili. 3.   Le iniziative sono considerate di eccezionale utilità ai sensi del paragrafo 2, lettera f), se: a) per quanto concerne le sovvenzioni accordate alle autorità e notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004, esse coinvolgono almeno sei Stati membri o riguardano infrazioni che danneggiano o possono danneggiare due o più Stati membri; b) per quanto concerne le sovvenzioni accordate alle autorità responsabili della sicurezza dei prodotti di consumo, coinvolgono almeno dieci Stati membri che partecipano alla rete europea delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza dei prodotti di cui all’ della direttiva 2001/95/CE o contribuiscono alla realizzazione di attività di sorveglianza del mercato nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo previste da un atto giuridico dell’Unione.
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