Art. 17 · Disposizioni transitorie

Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie 1.   L’ della decisione n. 1926/2006/CE continua ad applicarsi alle iniziative oggetto di tale decisione che non sono state portate a termine entro il 31 dicembre 2013. Pertanto la dotazione finanziaria del programma può essere utilizzata anche per coprire le spese per l’assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra le misure adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE e il programma. 2.   Se necessario, nel bilancio successivo al 31 dicembre 2020 possono essere previsti stanziamenti a copertura delle spese previste all’ per garantire la gestione delle iniziative non portate a termine entro il 31 dicembre 2020.
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