Art. 9 · Regole più restrittive decise dagli Stati membri

Art. 9

Regole più restrittive decise dagli Stati membri

In vigore dal 26 feb 2014
Regole più restrittive decise dagli Stati membri Gli Stati membri, nell’applicare una politica di qualità dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento che sono ottenuti nel proprio territorio, o per l’introduzione di nuove indicazioni geografiche, possono fissare regole di produzione e designazione più restrittive di quelle stabilite all’ e agli allegati I e II purché siano compatibili con il diritto dell’Unione.
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