Art. 9
Regole più restrittive decise dagli Stati membri
In vigore dal 26 feb 2014
Regole più restrittive decise dagli Stati membri
Gli Stati membri, nell’applicare una politica di qualità dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento che sono ottenuti nel proprio territorio, o per l’introduzione di nuove indicazioni geografiche, possono fissare regole di produzione e designazione più restrittive di quelle stabilite all’ e agli allegati I e II purché siano compatibili con il diritto dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:251:oj#art-9