Art. 8
Utilizzo della lingua nella presentazione e nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
In vigore dal 26 feb 2014
Utilizzo della lingua nella presentazione e nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
1. Le denominazioni di vendita in corsivo nell’allegato II non sono tradotte sull’etichetta né nella presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Le diciture aggiuntive di cui al presente regolamento, se espresse a parole, appaiono almeno in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
2. Il nome dell’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento appare sull’etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l’indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell’, paragrafo 4.
Qualora il nome di un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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