Art. 31
Controlli e verifiche sui prodotti vitivinicoli aromatizzati
In vigore dal 26 feb 2014
Controlli e verifiche sui prodotti vitivinicoli aromatizzati
1. Gli Stati membri sono responsabili dei controlli sui prodotti vitivinicoli aromatizzati. Essi adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l’autorità o le autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.
2. La Commissione, ove necessario, adotta mediante atti di esecuzione le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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