Art. 24 · Modifiche del disciplinare

Art. 24

Modifiche del disciplinare

In vigore dal 26 feb 2014
Modifiche del disciplinare 1.   Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’ può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’, paragrafo 2, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni. 2.   Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano mutatis mutandis gli articoli da 13 a 16. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’, paragrafo 2, e dall’; in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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