Art. 23
Verifica del rispetto del disciplinare
In vigore dal 26 feb 2014
Verifica del rispetto del disciplinare
1. Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata all’interno dell’Unione, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato:
a)
dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’; oppure
b)
da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo le prescrizioni stabilite nell’ di detto regolamento.
I costi di tale verifica sono a carico degli operatori a essa assoggettati.
2. Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato da:
a)
una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo oppure
b)
uno o più organismi di certificazione.
3. Gli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17065:2012 (Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi) e sono accreditati in conformità di tale norma.
4. L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
Storico versioni
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