Art. 23 · Verifica del rispetto del disciplinare

Art. 23

Verifica del rispetto del disciplinare

In vigore dal 26 feb 2014
Verifica del rispetto del disciplinare 1.   Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata all’interno dell’Unione, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato: a) dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’; oppure b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo le prescrizioni stabilite nell’ di detto regolamento. I costi di tale verifica sono a carico degli operatori a essa assoggettati. 2.   Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato da: a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo oppure b) uno o più organismi di certificazione. 3.   Gli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17065:2012 (Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi) e sono accreditati in conformità di tale norma. 4.   L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
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