Art. 21 · Registro

Art. 21

Registro

In vigore dal 26 feb 2014
Registro La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, accessibile al pubblico. Le indicazioni geografiche riguardanti prodotti di paesi terzi protetti nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono comparire nel registro di cui al primo comma come indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento.
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