Art. 16 · Decisione sulla protezione

Art. 16

Decisione sulla protezione

In vigore dal 26 feb 2014
Decisione sulla protezione In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all’, la Commissione, mediante atti di esecuzione, conferisce la protezione all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nel presente capo ed è compatibile con il diritto dell’Unione oppure respinge la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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