Art. 15 · Procedura di opposizione

Art. 15

Procedura di opposizione

In vigore dal 26 feb 2014
Procedura di opposizione Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’, paragrafo 3, ogni Stato membro o paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata richiesta la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte dal presente capo. Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.
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