Art. 14 · Esame da parte della Commissione

Art. 14

Esame da parte della Commissione

In vigore dal 26 feb 2014
Esame da parte della Commissione 1.   La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione. 2.   La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dal presente capo. 3.   Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’, paragrafo 5, lettera a). 4.   Se ritiene che le condizioni di cui al presente capo non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di respingere la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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