Art. 13
Procedura nazionale preliminare
In vigore dal 26 feb 2014
Procedura nazionale preliminare
1. Le domande per la protezione di un’indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati originari dell’Unione sono soggette a una procedura nazionale preliminare conformemente ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria l’indicazione geografica.
3. Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo.
Lo Stato membro, mediante una procedura nazionale, garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda di protezione e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.
4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che l’indicazione geografica non soddisfi i relativi requisiti o sia incompatibile con il diritto dell’Unione in generale.
5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:
a)
pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e
b)
trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:
i)
il nome e l’indirizzo del richiedente;
ii)
il disciplinare di produzione di cui all’, paragrafo 2;
iii)
il documento unico di cui all’, paragrafo 1, lettera d);
iv)
una dichiarazione attestante che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste;
v)
il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).
Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.
6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 28 marzo 2015.
7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini del presente capo e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale. Tale protezione prende effetto a decorrere dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione e cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma del presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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