Art. 6
Organismi ammissibili al finanziamento
In vigore dal 26 feb 2014
Organismi ammissibili al finanziamento
È ammissibile al finanziamento nell’ambito del Programma ognuno degli organismi seguenti:
a)
le amministrazioni nazionali o regionali di un paese partecipante di cui all’, paragrafo 1, che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione;
b)
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in un paese partecipante di cui all’, paragrafo 1, e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Storico versioni
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