Art. 11 · Programmi di lavoro annuali

Art. 11

Programmi di lavoro annuali

In vigore dal 26 feb 2014
Programmi di lavoro annuali La Commissione esegue il Programma tramite l’adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali garantiscono che gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui rispettivamente agli siano attuati in modo coerente e delineino i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi di lavoro annuali comprendono le azioni finanziate, i criteri di selezione e di concessione e il tasso massimo di cofinanziamento. Le risorse destinate ad azioni di comunicazione nel quadro del Programma contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione sulle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui esse sono in relazione con l’obiettivo generale di cui all’.
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