Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 feb 2014
All’articolo 16 del regolamento (UE) n. 260/2012, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni di pagamento in euro in formati diversi da quelli richiesti per i bonifici e gli addebiti diretti ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilite conformemente all’articolo 11, a decorrere dal 2 agosto 2014. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1o febbraio 2016, servizi di conversione per le transazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all’USP che dispone l’operazione, se del caso prima dell’esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:248:oj#art-1