Art. 2
In vigore dal 25 feb 2014
A decorrere dal 1o novembre 2014, le autorità nazionali non considereranno più validi i certificati di conformità dei veicoli ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, salvo che le omologazioni in questione non siano state aggiornate per soddisfare i requisiti dell’allegato XI della direttiva 2007/46/CE, come modificato dal presente regolamento.
Tuttavia, i requisiti supplementari riguardanti il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente, di cui all’allegato XI, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, e i requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti dei veicoli con accesso per sedie a rotelle, di cui all’allegato XI, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014 solo ai nuovi tipi di veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:214:oj#art-2