Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2014
1.   È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici (vale a dire, biossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari del Sud Africa. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Delta E.M.D. (Pty) Ltd. 17,1  % A828 Tutte le altre società 17,1  % A999 3.   Salvo altrimenti disposto si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
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