Art. 8
Qualità dei prodotti
In vigore dal 20 feb 2014
Qualità dei prodotti
La conformità dei prodotti ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 è esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nell’Unione, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.
Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013, il diritto al beneficio del regime specifico di approvvigionamento è revocato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento.
Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all’, l’aiuto è rimborsato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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