Art. 7
Presentazione dei titoli e delle merci
In vigore dal 20 feb 2014
Presentazione dei titoli e delle merci
1. Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i titoli di aiuto sono presentati alle autorità competenti entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo scarico della merce. Le autorità competenti possono ridurre questo termine massimo.
2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al titolo presentato.
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