Art. 5 · Registro degli operatori

Art. 5

Registro degli operatori

In vigore dal 20 feb 2014
Registro degli operatori 1.   Per essere ammessi all’iscrizione nel registro di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 229/2013, gli operatori si impegnano a: (a) comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto; (b) operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto; (c) presentare domande di titoli in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi; (d) non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi; (e) offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nelle isole minori, valide garanzie circa la ripercussione del vantaggio fino all’utilizzatore finale. 2.   L’operatore che intende spedire verso il resto dell’Unione o esportare verso paesi terzi prodotti come tali, trasformati o confezionati alle condizioni di cui all’, dichiara, all’atto della presentazione della domanda di registrazione o successivamente, la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l’ubicazione degli impianti di condizionamento. 3.   Il trasformatore che intende esportare verso paesi terzi, o spedire verso il resto dell’Unione, prodotti trasformati alle condizioni di cui all’ o 12 dichiara, all’atto della presentazione della domanda di registrazione o successivamente, la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l’ubicazione degli impianti di trasformazione e fornendo eventualmente un elenco analitico dei prodotti trasformati.
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