Art. 30 · Comunicazioni

Art. 30

Comunicazioni

In vigore dal 20 feb 2014
Comunicazioni 1.   Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati, disponibili a quel momento, relativi alle operazioni svolte nei mesi precedenti con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell’anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare: (a) i quantitativi ripartiti per provenienza (quantitativi spediti dalla Grecia continentale o da altre isole); (b) l’importo dell’aiuto e le spese effettivamente sostenute per prodotto; (c) i quantitativi per i quali i titoli di aiuto non sono stati utilizzati; (d) i quantitativi eventualmente esportati verso paesi terzi o spediti nel resto dell’Unione previa trasformazione a norma dell’; (e) i trasferimenti nell’ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo; (f) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione. I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. I dati definitivi relativi al bilancio di approvvigionamento di ogni anno civile sono comunicati alla Commissione al massimo entro il 31 maggio dell’anno successivo. 2.   Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, la Grecia comunica alla Commissione: (a) entro il 30 aprile di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente; (b) entro il 31 luglio di ogni anno, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente. 3.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009. 4.   Le comunicazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
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